Protezione civile Ticino
Vai al portale PCI Ticino
Protezione Civile 3 Valli
Informazioni per gli astretti al servizio
Novità dall'1.1.2026 sull'adempimento e durata dell'obbligo

 

Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, del progetto B relativo alla revisione parziale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), subentrano alcuni cambiamenti nell’adempimento e nella durata dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile.

 

Il nuovo articolo 31 capoversi 1 e 2 disciplina l’inizio e la durata dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile:

• L’obbligo di prestare servizio di protezione civile inizia nell’anno in cui la persona assoggettata ha cominciato l’istruzione di base, al più presto a 18 anni, e termina al più tardi alla fine dell’anno in cui compie 40 anni.

• Dura al massimo 14 anni o 245 giorni di servizio. Non sussiste il diritto a prestare complessivamente 245 giorni di servizio o più del minimo annuo stabilito nell’articolo 53 capoverso 1.

 

I giorni di servizio militare prestati sono computati.

In relazione alle persone naturalizzate, l’articolo 34 capoverso 1 bis stabilisce che esse, a partire dai 24 anni di età, sono convocate dai Cantoni per il reclutamento nella protezione civile al più tardi nell’anno in cui compiono i 30 anni.

 

Scarica o visualizza il documento dell'Ufficio Federale della Protezione della popolazione con relativa tabella esplicativa.

© PCi 3 Valli – Protezione Civile 3 Valli – Aggiornamento pagina: 13.02.2026