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Protezione Civile 3 Valli
Protezione dei beni culturali
Protezione dei beni culturali
La Convenzione dell'Aia del 1954 costituisce la base legale internazionale per la protezione dei beni culturali.
Gli stati firmatari sono tenuti a garantire la sicurezza dei beni culturali in tempo di pace (inventari, documentazioni e conservazione protetta) e il loro rispetto da parte degli eserciti in tempo di guerra. La Svizzera
ha aderito alla Convenzione nel 1962 ed emanato una legge federale in materia nel 1966.
In generale

Beni culturali
I beni culturali sono beni mobili e immobili pregiati del nostro patrimonio culturale quali: monumenti architettonici, artistici o storici (sia sacri che profani), luoghi archeologici, complessi architettonici d'interesse storico o artistico, opere d'arte, manoscritti, libri e altri oggetti.

Pericoli
I beni culturali sono minacciati non solo da eventuali conflitti armati, ma anche da pericoli naturali o tecnologici, furti, atti vandalici e metodi di conservazione inadeguati (umidità).

Misure di protezione

Gli oggetti più pregiati sono registrati nell'Inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale.
Accanto alle basi legali, l'Inventario costituisce il primo tassello per la protezione dei beni. Conoscere l'ubicazione e la denominazione dei beni permette, infatti, di pianificare ulteriori misure di protezione.
I beni culturali mobili sono documentati con fotografie, brevi documentazioni e indicazione delle dimensioni (lunghezza, larghezza, profondità).
Le collezioni di archivi e biblioteche sono registrate su microfilm. Ciò permette di custodire i pezzi originali in un luogo sicuro e di conservare le informazioni.

In occasione di restauri, vengono spesso realizzate documentazioni di sicurezza sull'edificio. Queste comprendono piani, descrizioni dei materiali usati, informazioni sugli interni e sull'arredo nonché fotografie.
Le documentazioni di sicurezza rendono possibile la ricostruzione dell'edificio in caso di danni o distruzione.
Si tratta di individuare i potenziali pericoli per i beni culturali e di adottare le misure per limitare eventuali danni.
In caso di trasloco di beni culturali mobili, si elabora un piano d'evacuazione che tiene conto del numero di oggetti da trasferire e delle esigenze che deve soddisfare la nuova sede. Per mettere in salvo collezioni ed archivi preziosi sono stati costruiti rifugi per beni culturali. L'analisi dei potenziali pericoli potrebbe imporre un'evacuazione di beni culturali. Per questo motivo, i luoghi di conservazione ideali (accesso, condizioni
climatiche) sono già stati designati ed equipaggiati in modo funzionale. Quando i beni subiscono danni, si ricorre subito ai depositi di fortuna.
Personale e compiti
Il capo della protezione dei beni culturali (C PBC) dirige il servizio.
In base alla grandezza della protezione civile, può contare su un certo numero di specialisti PBC istruiti per svolgere i seguenti compiti:
• coadiuvare il C PBC a pianificare le misure di protezione (inventari, documentazioni di sicurezza)
• elaborare i piani d'intervento
• valutare l'idoneità dei depositi d'emergenza
• ev. dirigere i volontari che partecipano alle operazioni
• offrire consulenza e assistenza ai servizi d'intervento in caso di danni
Collaborazione con i partner
Se i beni vengono danneggiati dal fuoco o dall'acqua nonostante tutte le precauzioni adottate, il servizio della protezione dei beni culturali offre la sua consulenza ai pompieri e agli altri partner intervenuti. A questo scopo vengono elaborati piani d'intervento per i beni culturali più preziosi.
Distintivo internazionale di protezione
I beni culturali protetti vengono contrassegnati per essere facilmente riconoscibili. Il distintivo internazionale è uno scudo blu oltremare e bianco, appuntito verso il basso.
Per ordine del Consiglio federale, lo scudo della PBC viene applicato a tutti i beni culturali d'importanza nazionale ed ai rifugi per i beni culturali. Solo singoli oggetti possono essere contrassegnati con questo scudo.
Per ragioni d'ordine militare, è impensabile contrassegnare con lo scudo interi insediamenti come città, paesi o insiemi di edifici.
Per la protezione dei beni culturali fanno stato soprattutto la Legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1966 (LPBC, RS 520.3) e l'Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1984 (OPBC, RS 520.31).

Ulteriori informazioni: Opuscolo «La protezione dei beni culturali (PBC) – Una missione globale», UFPP 2005

© PCi 3 Valli – Protezione Civile 3 Valli – Aggiornamento pagina: 21.10.2010